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Roma, 2
marzo 2017
Circolare n. 50/2017
Oggetto: Tributi
– Dogane – Proroga degli Intrastat acquisti – D.Legge n. 244/2016 convertito dalla legge 27.2.2017, n. 19
su S.O. alla G.U. n. 49 del 28.2.2017.
Come
avevamo già preannunciato, gli Elenchi degli acquisti Intracomunitari restano
obbligatori per tutto il 2017.
La
disposizione, che supera la previsione di soppressione del decreto fiscale
n.193/2016, è stata inserita nella legge di conversione del Milleproroghe
indicata in oggetto.
Dal
2018 gli Elenchi Intrastat saranno rivisti in chiave
semplificatoria secondo quanto stabilirà un provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate di concerto con quella delle Dogane e d’intesa con l’Istat da emanarsi
entro il prossimo mese di maggio.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.40/2017
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Codirettore |
Allegato
uno |
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D/t |
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S.O. alla G.U. n.49 del 28.2.2017
LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di
termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative.
Art. 1
Proroga di termini in materia
di pubbliche amministrazioni
*****OMISSIS*****
Art. 13
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
*****OMISSIS*****
4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli
acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi
ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione
europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati
al 31 dicembre 2017.
4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I contribuenti presentano, anche per finalita' statistiche, in
via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi
nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro
dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di
cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco
riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da
soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione
europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai
sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di
semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti
finalizzate a garantire anche la qualita' e completezza delle
informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione
europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il
numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi
di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la
platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi
informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa
vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito
di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con
analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di
semplificazione delle comunicazioni richieste».
4-quinquies. Il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 6,
terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come
sostituito dal comma 4-quater del presente articolo, e' adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1°
gennaio 2018.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO